Moncalieri, 15/04/2011
STATUTO
'''Articolo 1. - Denominazione e durata'''
E' costituita, con durata illimitata, una libera associazione culturale, denominata “ASSOCIAZIONE RISCALDAMENTO NATURALE”, organizzazione non avente scopo di lucro.
'''Articolo 2. - Obiettivi'''
L'associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, ha scopo “divulgativo, informativo, assistenziale, di ricerca e sperimentazione sulle tecniche di riscaldamento con stufe e camini ed altre fonti rinnovabili”. A tal fine può:
a) svolgere ogni azione
ritenuta utile al raggiungimento degli scopi associativi, nel pieno rispetto
della legge.\\
b) raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria
diretta al raggiungimento degli scopi associativi.\\
'''Articolo 3. - Sede'''
La sede dell’Associazione è in Moncalieri (TO) Strada Miravalle 17.
'''Articolo 4. – Soci'''
Sono soci, oltre ai soci costituenti firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, facciano domanda di ammissione. Non vi sono vincoli di tempo che limitino il periodo associativo.
I soci assumono le seguenti qualifiche:
1. '''Soci fondatori''':
sono i soci costituenti.\\
2. '''Soci ordinari''': sono i soci che tramite opportuna domanda e versamento
della quota annuale di associazione, manifestano la loro volontà di cooperare e
supportare l’Associazione, o manifestano richiesta di assistenza da parte
dell’Associazione.\\
3. '''Soci sostenitori''': sono i soci che si distinguono per il sostegno
all'associazione tramite versamento di contributi volontari.\\
4. '''Soci onorari''': sono personalità nel campo delle scienze, della cultura,
delle arti, delle professioni... che per le loro particolari benemerenze, sono
designati dal Consiglio a far parte dell’Associazione. Nel caso venga
espressamente richiesto dal Consiglio, i soci onorari possono essere invitati a
far parte del Consiglio Direttivo.\\
'''Articolo 5 - Modalità di iscrizione'''
L’iscrizione dei soci ordinari, avviene tramite versamento della quota annuale.
'''Articolo 6. – Continuità ed Estinzione della qualità di socio'''
La qualità di socio ordinario, sarà continuativa senza limiti di tempo qualora venga versata da parte dell’associato la quota annuale. La qualità di socio, potrà essere estinta in caso di indegnità per gravi motivi, dichiarata dal Consiglio.
'''Articolo 7. - Consiglio'''
L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori. Nuovi membri del Consiglio potranno essere eletti tra i soci che si saranno particolarmente distinti per sostegno economico, impegno ed ineccepibilità. L'ufficio di consigliere è interamente gratuito. In caso di dimissioni o di morte di un consigliere, il Consiglio procederà alla sua eventuale sostituzione. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente. Entrambe le cariche saranno interamente gratuite.
'''Articolo 8. - Scioglimento dell'Associazione'''
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra associazione avente scopi analoghi ed affini a quelli indicati all’articolo 2 o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
'''Articolo 9. - Patrimonio'''
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dalle quote associative, da donazioni, da eredità e dai proventi delle attività di raccolta fondi.
'''Articolo 10. - Esercizio economico e finanziario'''
L'esercizio economico e finanziario inizia con il 1° Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre.
Una percentuale del patrimonio decisa dal Consiglio potrà essere utilizzata per le spese da sostenere per organizzare attività che non esulino dalle finalità dell'Associazione. La scelta sulla destinazione dei fondi è decisa mediante consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
'''Articolo 11. – Modifiche ragione sociale e statuto'''
I soci potranno decidere in assemblea di trasformare l’associazione senza scopo di lucro in società con scopo di lucro od in cooperativa solo qualora ciò sia previsto dalla legge, I soci possono altresì richiedere e partecipare alla votazione per le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo. L’assemblea dei soci è sovrana. La comunicazione e la data dell’assemblea, compariranno con anticipo sul sito www.stufefocolari.com
'''Articolo 12. – Criteri assemblee e deliberazioni di bilancio e rendicontazione'''
Una volta all’anno tra il 1° Gennaio ed il 30 Maggio, su decisione del Consiglio, verrà indetta l’assemblea per deliberare decisioni, rendicontazioni e delibere di bilancio. Con l’occasione verrà stilato il bilancio dell’esercizio sociale dell’anno precedente. La comunicazione e data dell’assemblea comparirà con anticipo sul sito www.stufefocolari.com .Ogni socio maggiorenne ha un voto per ogni tipo di votazione ed elezione.
'''Articolo 13. – Rieleggibilità del Presidente'''
La rieleggibilità del Presidente avverrà in assemblea, dopo sue dimissioni spontanee o dopo domanda di rielezione da parte degli associati. Ogni socio maggiorenne può richiedere modifiche alle regole di elezione degli organi direttivi e partecipare alle votazioni per la rielezione degli stessi.
'''Articolo 14. - Disposizioni Generali'''
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.
'''Articolo 15. – In trasmissibilità della quota'''
La quota o contributo associativo non è trasmissibile tranne che di caso di morte dell’associato. La quota o contributo associativo non è rivalutabile in caso di trasmissibilità.
'''Articolo 16. - Disposizioni Particolari'''. Valgono al di sopra di ogni articolo le seguenti norme di legge:
a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.